PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, è sostituito dal seguente:

      «Le salme dei caduti in guerra ancorché definitivamente sistemate a cura del Commissario generale, possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati. Le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali».